Art. 15.
(Iscrizione anagrafica).

      1. A seguito di dichiarazione dei conviventi davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, rilasciata da entrambi, il comune provvede, su richiesta delle parti, all'iscrizione anagrafica della convivenza perdurante da almeno un anno.
      2. Nel caso di dichiarazione di una delle parti della cessazione della convivenza, l'ufficiale di stato civile notifica, entro dieci giorni, copia della predetta dichiarazione all'altro convivente e provvede all'aggiornamento della posizione anagrafica.